Dichiarazione anticipata di trattamento, perché a Quart?

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Numerosi colleghi amministratori e cittadini mi chiedono quale sia la motivazione che ha portato il Comune di Quart a tentare di normare ed introdurre per i Quarteins la dichiarazione anticipata di trattamento(DAT).
L’argomento della “Dichiarazione anticipata di trattamento. DAT”, per l’estrema delicatezza delle questioni che riguardano i trattamenti anticipati di fine vita, è ormai da anni al centro di un articolato dibattito medico, politico e giuridico, investendo questioni di ordine scientifico, etico, morale e religioso, quindi non credo che sia una novità dibattere di questo tema anche tra di noi amministratori di Quart, anche perché penso che se si vuole migliorare questo Paese sia necessario che tutti facciano la loro parte, senza sempre pensare che ci debba pensare qualcun altro.
E’ utile sottolineare anche che alcuni Quarteins ci avevano sottoposto questo tema, ma tutto è nato da alcune chiacchierate ed incontri tra i componenti della lista “Pour Quart” per la preparazione e redazione del programma elettorale. Guido Giardini e Cristina Désandré, componenti della lista che lavorano nella sanità, ci hanno proposto di approfondire questo richiesta, l’abbiamo quindi analizzata, ci siamo confrontati e l’abbiamo inserita come punto qualificante del programma della lista Pour Quart.
Una volta eletti abbiamo portato questo tema all’interno del Consiglio Comunale e l’abbiamo affrontato sia in commissione che nella consulta comunale, ascoltando  degli esperti  e verificando quello che altri Paesi Europei, comuni e regioni Italiane già avevano fatto.
(In Italia già più di 140 Comuni e quelli di una intera Regione (il Friuli Venezia Giulia) hanno deliberato l’istituzione di un registro delle “Dichiarazione anticipate di trattamento. DAT”, e che in altri 45 Comuni ed in un altra Regione (il Molise) sono state presentate proposte di mozioni o delibere in consiglio comunale)
Abbiamo poi analizzato, con la consulenza giuridica del nostro Segretario Comunale, una numerosa documentazione giuridica .
Tra le fonti giuridiche che abbiamo esaminato possiamo citare :

  • l’articolo 32, 2° comma, della Costituzione Italiana afferma che “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Quest’ultimo periodo, configura per tutti i cittadini un “diritto perfetto” cioè non bisognoso di leggi per essere applicato, definendo il corpo di ogni individuo come un terreno sacro sul quale lo Stato non può legiferare obbligando il singolo ad accettare interventi, cure o pratiche non desiderate;
  • l’articolo 13, comma 1, della Costituzione afferma che “la libertà personale è inviolabile”, rafforzando il riconoscimento della libertà e dell’autonomia dell’individuo nelle scelte personali che lo riguardano;
  • l’articolo 2 della Costituzione afferma che “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo”;
  • il nuovo Codice di Deontologia Medica che precisa “il medico deve astenersi dall’ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa ottenere un beneficio per la salute del malato” (art.16 ) e che “ il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito e informato del paziente..” (art. 35) oppure il medico “se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato” ( art.38 );
  • la Convenzione sui diritti umani e la biomedicina di Oviedo, primo trattato internazionale sulla bioetica, firmato il 4 aprile 1997 e recepito dall’Italia nel 2001 stabilisce che nel caso in cui un paziente non sia in grado di esprimere la propria volontà, si deve tener conto dei desideri precedentemente espressi (art. 9);
  • La Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea sancisce che il consenso libero e informato del paziente all’atto medico è un diritto fondamentale del cittadino afferente i diritti all’integrità della persona (Titolo I, Dignità, art.3).
  • Numerose sentenze di Cassazione

Riflettendo su queste fonti siamo giunti alla conclusione che il diritto alla salute, per la rilevanza centrale del principio di autodeterminazione, è qualificato come vero e proprio diritto di libertà fondato sulla disponibilità del bene salute da parte della persona e si esprime nel suo consenso libero ed informato ad essere curato nei termini in cui egli stesso desideri, spettando a lui decidere a quale terapia sottoporsi o quale rifiutare;
Ed abbiamo quindi agito per redarre un atto d’indirizzo del consiglio comunale che riconosca al cittadino di orientare i trattamenti a cui potrebbe essere sottoposto, ove divenuto incapace di intendere e di volere, non è un diritto all’eutanasia, ma esclusivamente il diritto di richiedere ai medici la sospensione o la non attivazione di pratiche terapeutiche anche nei casi più estremi e tragici di sostegno vitale, pratiche che il paziente avrebbe il pieno diritto morale e giuridico di rifiutare, ove capace.
Il Consiglio Comunale di Quart, all’unanimità ha quindi ritenuto opportuno esprimere come atto di indirizzo, la volontà di istituire il Registro Comunale delle Dichiarazioni anticipate di volontà in materia di Autodeterminazione riportante, inoltre, le disposizioni su funerale civile o religioso, la cremazione e l’eventuale dispersione delle ceneri.
Rimaniamo comunque in attesa che il Parlamento, riesca finalmente a legiferare su questo tema per permettere a noi amministratori condotte uniformi nei confronti dei cittadini residenti nei nostri comuni.
 
 

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